(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 40 del 21 ottobre 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'art. 117, terzo comma , della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 
    Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della Protezione civile); 
    Visti gli art. 107 e 108 del decreto  legislativo  del  31  marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione  del  capo  I  della
legge 15 marzo 1997, n. 59); 
    Visto il decreto legge 7 settembre  2001,  n.  343  (Disposizioni
urgenti per assicurare il  coordinamento  operativo  delle  strutture
preposte alle attivita' di protezione  civile  e  per  migliorare  le
strutture logistiche nel settore della  difesa  civile),  convertito,
con modificazioni con la legge 9 novembre 2001, n. 401; 
    Vista la legge regionale 1º dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del
sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa
attivita'); 
    Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in  materia
di programmazione regionale); 
    Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n.  14  (Istituzione  del
piano regionale di azione ambientale); 
    Vista la legge regionale 3 gennaio  2005,  n.  1  (Norma  per  il
governo del territorio); 
    Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie  locali,
espresso nella seduta del 7 settembre 2009; 
    Considerato quanto segue: 
      1. A seguito della riforma della parte seconda, titolo V, della
Costituzione le materie «protezione civile» e «territorio»  rientrano
nella competenza legislativa concorrente delle regioni; 
      2. Ai sensi dell'art. 108, comma 1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo  n.  112/1998  sono  trasferite  alle  regioni  tutte  le
funzioni concernenti la predisposizione dei programmi di previsione e
prevenzione dei rischi di eventi calamitosi e  catastrofi  in  genere
sulla base degli indirizzi nazionali; 
      3. Con la sentenza della Corte costituzionale 30 ottobre  2003,
n. 327, in osservanza ai principi di sussidiarieta', cooperazione  ed
adeguatezza, la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare  che,
nell'esercizio dell'attivita' di previsione e prevenzione le  regioni
devono  tenere  presenti  gli  indirizzi  operativi  predisposti  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri; 
      4.  Il  decreto-legge   n.   343/2001   attribuisce   rilevanza
all'attivita' consultiva e propositiva  della  Commissione  nazionale
per la previsione e  prevenzione  dei  grandi  rischi  e  ai  criteri
generali formulati dal Dipartimento della protezione civile; 
      5. L'art. 4  della  legge  regionale  n.  67/2003  prevede  che
l'attivita' di prevenzione ovvero le azioni connesse  alla  riduzione
dei rischi da calamita' possano essere svolte  anche  nell'ambito  di
specifiche materie attinenti alle diverse tipologie di rischio; 
      6. Dato il loro rilievo, si ravvisa l'opportunita' di  regolare
in modo specifico le attivita' finalizzate  alla  previsione  e  alla
prevenzione dei rischi derivanti dagli eventi sismici; 
      7.  Si  rileva  l'esigenza  di  introdurre  nell'ambito   della
legislazione regionale un sistema di azioni  integrate  e  coordinate
tra di loro volte a prevenire i danni derivanti dal sisma; 
      8. E' importante  delineare  un  doppio  ordine  di  interventi
secondo la distinzione tradizionale tra interventi  finalizzati  alla
previsione del rischio sismico, da un lato, ed interventi finalizzati
alla prevenzione di detto rischio, dall'altro lato; 
      9. Tra gli interventi finalizzati alla previsione  del  rischio
sismico  appare  importante  comprendere  le  attivita'  di  analisi,
valutazione e studio svolte dalle strutture regionali competenti,  da
enti di ricerca o universita' e le  altre  attivita'  concernenti  il
sistema di  previsione  degli  eventi  sismici  in  coerenza  con  le
disposizioni della normativa regionale in materia di programmazione; 
      10. Tra gli interventi finalizzati alla prevenzione del rischio
sismico appare importante comprendere  ad  esempio,  l'erogazione  di
contributi per il miglioramento del patrimonio edilizio con priorita'
per gli edifici pubblici strategici e rilevanti situati nei comuni  a
maggior  rischio  sismico,   le   campagne   di   informazione   alla
cittadinanza, l'attivita' di formazione  del  personale  coinvolto  a
vario titolo nelle attivita' antisismiche; 
      11. E' importante prevedere, come risultato delle attivita'  di
ricerca effettuate, la redazione periodica di  un  documento  tecnico
conoscitivo sul rischio sismico approvato dalla Giunta regionale, che
puo' costituire: 
        a)  la  base  delle  conoscenze  tecniche  per  fissare   gli
obiettivi del piano per la prevenzione del rischio sismico a  seconda
delle varie necessita' ed evenienze; 
        b) la base informativa  per  la  redazione  dei  piani  della
protezione   civile   e   degli   strumenti   della    pianificazione
territoriale; 
      12. E' importante che  il  documento  tecnico  conoscitivo  sul
rischio sismico approvato dalla Giunta  regionale  faccia  parte  del
quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT)  di  cui
all'art. 48 della legge regionale n. 1/2005, al  fine  di  costituire
punto  di  riferimento  per  gli   strumenti   della   pianificazione
territoriale di province e comuni; 
      13.  E'  fondamentale  disciplinare  con  legge  regionale   le
modalita' di spesa delle risorse regionali destinate alla  previsione
e alla prevenzione del rischio sismico in  coerenza  con  il  sistema
della programmazione regionale di cui alla legge n. 49/1999  mediante
il piano regionale di azione ambientale  (PRAA)  di  cui  alla  legge
regionale n. 14/2007. 
    Si approva la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto della legge 
 
    1. La presente legge disciplina le attivita' dirette a  garantire
la maggiore sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai fattori di
rischio  sismico  del  territorio,  mediante  la   realizzazione   di
interventi aventi la finalita' di eliminare o  ridurre  il  grado  di
pericolosita', vulnerabilita' ed esposizione agli eventi sismici.